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Statuto

ART. 1 (DENOMINAZIONE)

L’Istituto Italiano di Diritto Collaborativo, in forma abbreviata “IICL” (acronimo di Italian Institute for Collaborative Law, di seguito l’Istituto), è stato fondato in Roma il 18.1.2010 dai soci Marco Calabrese, Marina Petrolo , Maria Rita Consegnati, Novella Telesca, Letizia Vallo , Alessia Capilupi e Maria Francesca Corradi. A far data dal 22 Luglio 2015 l’Istituto, preso atto dell’evoluzione normativa conseguente all’entrata in vigore della legge 162/2014 (introduzione della Negoziazione Assistita sia obbligatoria che facoltativa), ha modificato

la propria denominazione in ISTITUTO ITALIANO DI DIRITTO COLLABORATIVO E NEGOZIAZIONE

ASSISTITA, pur mantenendo il nome abbreviato “IICL”. L’Istituto è aperto all’adesione dei professionisti che siano in possesso dei requisiti di cui al presente statuto.

 

ART. 2 (SEDE)

2.1) L’Istituto ha sede a Roma in via Dardanelli 46 , presso il domicilio dell’attuale Presidente in carica.

2.2) La sede potrà essere modificata in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo, che di preferenza la fisserà o presso il Presidente in carica o presso il Tesoriere.

2.3) Del cambiamento di sede verrà data pubblicità sul sito internet dell’Istituto.

 

ART. 3 (DURATA)

La durata dell’Istituto è stabilita a tempo indeterminato.

 

ART. 4 (FINALITÀ)

L’Istituto, che non ha fini di lucro, si propone di:

  1. a) promuovere e diffondere la cultura della Pratica Collaborativa e dei metodi negoziativi quale processi alternativi di risoluzione dei conflitti in ogni campo del diritto, con particolare riguardo ai conflitti familiari;
  2. b) organizzare corsi di formazione alla Pratica Collaborativa e alla negoziazione assistita nonché corsi di aggiornamento specialistico in materia;
  3. c) organizzare l’approfondimento della Pratica Collaborativa e dei metodi negoziativi anche mediante gruppi di lavoro (Practice Group), costituiti su base regionale o locale a seconda delle esigenze territoriali, tra i professionisti interessati ai sistemi alternativi di soluzione dei conflitti, al fine di un confronto e scambio delle reciproche esperienze e della elaborazione di prassi condivise;
  4. d) organizzare eventi, nazionali ed internazionali, anche usufruendo di canali telematici, finalizzati alla diffusione della Pratica Collaborativa e dei metodi negoziativi nonché alla sensibilizzazione del territorio;
  5. e) partecipare ad esperienze associative, bandi e progetti – anche per il reperimento di fondi – a livello sia locale che sovranazionale;
  6. f) elaborare proposte di legge e partecipare a tavoli di concertazione per lo sviluppo e la promozione della pratica collaborativa e della negoziazione assistita a livello sia nazionale che internazionale.

 

ART. 5 (PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO)

Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai contributi volontari dei soci, da eventuali contributi e donazioni di enti pubblici e privati o di persone fisiche, da beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall’Istituto, nonché provenienti dalla partecipazione ai fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea e/o locale.

L’Istituto si finanzia con: le quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, i contributi annuali dei Soci sostenitori, di istituzioni ed enti pubblici e privati, le donazioni di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, i proventi derivanti da specifici progetti, i contributi straordinari derivanti dalle attività di consulenza e di servizi svolte a favore dei soci o di terzi, i proventi derivanti dall’organizzazione di eventi culturali e formativi.

L’esercizio economico-finanziario coincide con l’anno solare.

 

ART. 6 (SOCI)

(ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO, DIRITTI E DOVERI, ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO)

 

6.1)

TIPOLOGIE DI SOCI

I Soci dell’Istituto si dividono in :

1) SOCI FONDATORI;

2) SOCI ONORARI;

3) SOCI ORDINARI;

4) SOCI SOSTENITORI;

5) SOCI JUNIORES.

Sono SOCI FONDATORI i Soci risultanti dall’atto costitutivo dell’Istituto IICL in data 18 GENNAIO 2010.

Sono SOCI ONORARI coloro che saranno ritenuti tali per delibera all’unanimità del Consiglio Direttivo, in

considerazione del loro particolare e rilevante ruolo anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative.

Possono essere SOCI ORDINARI:

  1. a) avvocati iscritti all’albo che esercitano la professione e che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari o condanne penali;
  2. b) dottori commercialisti iscritti all’albo che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari o condanne penali;
  3. c) psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali che siano iscritti ai rispettivi albi di appartenenza e che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari o condanne penali;
  4. d) mediatori familiari professionisti che abbiano conseguito l’attestato di qualità dei Servizi ai sensi della Legge n° 4/2013 ovvero una formazione secondo gli standard riconosciuti a livello europeo e che siano iscritti a una associazione nazionale di mediazione familiare e che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari o condanne penali;
  5. e) consulenti familiari e mediatori civili abilitati e che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari o condanne penali.

Sono SOCI SOSTENITORI tutte le persone fisiche e/o giuridiche che, pur non praticando la Pratica Collaborativa e non essendo compresi negli elenchi dei professionisti collaborativi diffusi al pubblico, abbiano finanziato l’attività dell’Istituto attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti, e intendano sostenerne l’attività.

Sono SOCI JUNIORES gli studenti, i praticanti e/o tirocinanti di Giurisprudenza, Psicologia, Scienze delle Formazione ed Economia regolarmente iscritti ai rispettivi registri e/o albi, che supportano i fini, i proposti e la filosofia dell’Istituto e che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori e i soci ordinari hanno uguale diritto elettorale attivo e passivo.

Gli altri soci possono, qualora invitati, partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

 

6.2) AMMISSIONE

E’ condizione per l’ammissione all’Istituto come socio ordinario e per il mantenimento della qualità di socio fondatore e/o ordinario il possesso di idonea assicurazione per la responsabilità professionale e il non aver avuto condanne definitive di natura deontologica o penale, in ogni caso fatta salva la valutazione del Consiglio Direttivo. Al momento della domanda d’iscrizione, e durante tutto il periodo di appartenenza all’Istituto,

l’aspirante socio e/o socio dovrà autocertificare l’eventuale pendenza di procedimenti disciplinari o penali a suo carico che il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà ritenere impedimento all’iscrizione o al mantenimento dell’iscrizione all’Istituto.

L’ammissione all’Istituto come Socio ordinario o sostenitore è deliberata con il voto favorevole, espresso anche in via telematica, della maggioranza del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla domanda dell’aspirante socio.

La richiesta d’iscrizione dovrà essere corredata dal CV dell’aspirante socio.

I nuovi iscritti, a pena di decadenza della qualità di socio, hanno l’obbligo di frequentare entro un anno dalla loro ammissione il corso base di formazione organizzato dall’istituto.

 

6.3) OBBLIGHI DEI SOCI

I soci fondatori e ordinari devono rispettare i principi deontologici ed etici stabiliti dai rispettivi ordini professionali, nonché i principi e gli standard etici insiti nelle finalità dell’Istituto.

I soci fondatori e ordinari dell’Istituto hanno il dovere di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 4 ed a partecipare in modo continuativo e attivo alla vita associativa, in particolare mediante la frequenza ai Practice Group. Tali soci sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell’Istituto e al versamento della quota di adesione annuale, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

6.4) ESCLUSIONE E RECESSO

L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza, per giusto motivo, dopo aver contestato al socio le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni che il socio avrà la facoltà di far pervenire al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

L’esclusione dall’Istituto non dà diritto al socio escluso di ottenere il rimborso della quota associativa versata.

Contro la decisione di esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 20 giorni dal ricevimento in forma scritta del provvedimento di esclusione. Il ricorso dovrà essere presentato presso la sede dell’Istituto, di persona o a mezzo di lettera raccomandata.

I Probiviri decideranno sul ricorso a maggioranza e la loro decisione sarà inoppugnabile e vincolante per le parti, ai sensi dell’art. 1349, secondo comma, c.c.

Costituiscono giusto motivo di esclusione, rimesso alla valutazione del Consiglio Direttivo:

  1. a) l’aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività o comportamenti incompatibili con le finalità dell’Istituto o pregiudizievoli per la sua attività e la sua immagine;
  2. b) l’aver posto in essere attività o comportamenti contrari alle norme deontologiche del proprio ordine di appartenenza e dallo stesso sanzionate;
  3. c) l’aver posto in essere attività o comportamenti contrari ai principi deontologici ed etici stabiliti dall’Istituto ;
  4. d) l’esclusione dalle liste dei professionisti collaborativi pubblicate sul sito dell’Istituto o in altro materiale pubblicitario e/o divulgativo in ragione della mancata partecipazione ai Practice Group ai sensi dell’art. 7 del presente statuto per oltre due anni;
  5. e) il mancato rinnovo di idonea polizza assicurativa di cui al punto 6.2.

Costituisce causa di automatica decadenza, senza necessità di alcuna delibera del Consiglio direttivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dalla scadenza della stessa debitamente comunicata al socio anche via mail.

Ogni associato ha diritto di recedere in qualunque momento dall’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica indirizzata al Presidente. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota versata.

 

ART. 7 (PRACTICE GROUP)

L’Istituto si articola territorialmente in Practice Group che riuniscono i professionisti formati alla Pratica Collaborativa e soci dell’Istituto presenti sul territorio. I Practice Group, previa approvazione del CD, possono avere estensione territorialmente variabile a seconda delle esigenze locali e sono costituiti su iniziativa dei soci.

Ciascun Practice Group organizzerà incontri con cadenza mensile, per almeno otto incontri l’anno, favorendo la partecipazione mediante tempestiva comunicazione delle date degli incontri. Ciascun socio è tenuto a partecipare in modo continuativo e attivo al Practice Group, assumendosi la responsabilità della buona riuscita della sua organizzazione. E’ richiesta la partecipazione ad almeno cinque incontri l’anno al fine di poter comparire negli elenchi dei professionisti collaborativi sul sito dell’Istituto e sul materiale pubblicitario e/o divulgativo della stessa.

 

ART. 8 (ORGANI)

Alle attività ed al funzionamento dell’Istituto sono preposti i seguenti organi:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Presidente;
  3. c) il Vice Presidente;
  4. d) Consiglio Direttivo;
  5. e) il Tesoriere;
  6. f) il Collegio dei Probiviri;
  7. g) il Collegio dei Revisori dei Conti, se richiesto dalla maggioranza dei soci .

 

ART. 9 (ASSEMBLEA)

L’assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari, in regola con le quote associative annuali.

E’ l’organo deliberante dell’Istituto.

Compiti dell’Assemblea sono:

  1. a) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all’anno precedente;
  2. b) deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l’esercizio successivo;
  3. c) proporre argomenti di studio e di ricerca d’interesse dell’ Istituto ;
  4. d) eleggere, ogni tre anni, i componenti del Consiglio Direttivo;
  5. e) eleggere, ogni tre anni, se richiesto dalla maggioranza dei soci, i componenti del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio stesso;
  6. f) eleggere, ogni tre anni, il Collegio dei Probiviri;
  7. g) deliberare lo scioglimento dell’Istituto e nominare liquidatori e la destinazione del patrimonio relitto;
  8. h) deliberare su ogni altro argomento riguardante l’attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L’assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice, fax o posta elettronica, inviata ai soci di norma almeno trenta giorni prima della data fissata, e di almeno quindici giorni nel caso di urgenze. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.

L’Assemblea è valida quando sia presente in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi; sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza dei votanti (metà più uno). E’ fatta salva la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei votanti per deliberare lo scioglimento della Istituto e la devoluzione del patrimonio.

Hanno elettorato attivo e passivo solo i soci che risulteranno iscritti all’Istituto almeno 60 giorni prima dell’assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio il quale non potrà avere più di due deleghe. Per la elezione del Consiglio Direttivo il socio potrà votare a mezzo delega consegnando in busta chiusa al socio delegato la propria espressione di voto. In tal caso ciascun socio non potrà avere più di cinque deleghe.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Istituto o, in mancanza, dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità d’iscrizione all’Istituto e, in caso di parità, dal più anziano.

 

ART. 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

 

10.1) FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Istituto attraverso l’attuazione di attività, programmi culturali e progetti formulati in base alle finalità dell’art. 4 e approvati annualmente dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

  1. a) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell’Istituto per il triennio in corso nonché il Vice Presidente;
  2. b) nomina un Tesoriere, se ritenuto opportuno, anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
  3. c) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  4. d) delibera l’esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali (art. 4 – Finalità);
  5. e) prepara il bilancio preventivo e predispone il rendiconto consuntivo che saranno presentati all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  6. f) può attribuire specifiche deleghe ad uno o più membri del Consiglio e può istituire commissioni e/o un Comitato Scientifico, anche differenziati per aree geografiche e nel rispetto delle esigenze di ciascuna area territoriale, che riferiscano al Consiglio stesso;
  7. g) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
  8. h) delibera sull’esclusione dei Soci;
  9. i) delibera sulle modifiche statutarie con le maggioranze qualificate di cui appresso;
  10. l) stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale;
  11. m) verifica la costituzione ed il funzionamento dei Practice Group e ne approva eventuali estensioni territoriali.

 

10.2) COMPOSIZIONE E NOMINA E RIMOZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri di cui sette avvocati, due commercialisti e due professionisti appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), d) e) dell’art. 6.1.

L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea avverrà sulla base di tre liste, rappresentative delle tre categorie professionali ammesse a partecipare all’Istituto: avvocati, commercialisti e professionisti appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), d) e) dell’art. 6.1.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci tra i soci iscritti all’Istituto da almeno 2 anni nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, durano in carica per tre anni e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi, salvo deroga.

In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi membri, il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione per cooptazione.

In caso di cessazione per scadenza del termine, i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica in regime di prorogatio sino alla loro sostituzione.

Chi voglia candidarsi come membro del Consiglio Direttivo è tenuto a presentare la propria candidatura via mail all’Istituto almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo, e tale candidatura, unitamente al profilo professionale, verrà resa nota ai soci mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ordinerà i candidati secondo le categorie professionali di appartenenza e ogni associato potrà esprimere le proprie preferenze per un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere nell’ambito di ciascuna delle tre liste espresse dalle categorie professionali rappresentate.

I candidati di ciascuna lista verranno ordinati in base al numero di voti ottenuti e tra quelli di ciascuna lista verranno eletti quelli che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

Il componente del Consiglio Direttivo che non adempia all’eventuale mandato conferitogli per iscritto, secondo i tempi e le direttive impartitegli, e riguardante l’adempimento di un compito indispensabile al funzionamento dell’Istituto, potrà essere rimosso in ogni momento, su decisione della maggioranza del Consiglio stesso.

Ulteriore motivo di rimozione del consigliere potrà essere la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del direttivo.

 

10.3) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con un preavviso di 5 giorni via mail o via fax, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno quattro volte l’anno, per deliberare in ordine all’attività associativa, ai bilanci e all’ammontare delle quote sociali annuali.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, personalmente o anche tramite modalità telematiche/telefoniche.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eventualmente espresso anche in via telematica/telefonica. Per le modifiche statutarie è richiesta una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora si tratti di esprimere parere positivo o negativo su di una specifica questione il membro impossibilitato a presenziare personalmente potrà esprimere il suo voto anche in via telematica .

 

ART. 11 (PRESIDENTE)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Istituto.

Presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla corretta esecuzione delle rispettive delibere. In caso d’impedimento del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente assolte dal Vice Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri avvocati che abbiano già fatto parte del consiglio direttivo per almeno un mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi, salvo deroga.

Si richiama quanto stabilito all’art. 10.

Il Presidente è autorizzato all’apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria anche coadiuvato dal Tesoriere.

 

ART. 12 (TESORIERE)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa e il Presidente può attribuirgli poteri di firma. In particolare il Tesoriere è autorizzato per delega del Presidente all’apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

Egli è nominato preferibilmente tra i soci che siano commercialisti o revisori contabili. Dura in carica tre anni, salva revoca, e può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi, salvo deroga.

 

ART. 13 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove fosse richiesto dalla maggioranza dei soci, è composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà il revisore anagraficamente più anziano, il quale provvederà alle convocazioni e ne presiederà le sedute.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione per l’Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

 

ART. 14 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, nominati dall’Assemblea, fra soci iscritti da almeno due anni, di cui tre avvocati, un commercialista e un professionista appartenente alle categorie di cui alle lettere c), d) e) dell’art. 6.1.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente e giudica insindacabilmente, senza formalità e secondo equità, sul ricorso degli esclusi, su ogni controversia tra soci e organi associativi e su quanto attiene all’interpretazione e all’osservanza del presente statuto. Le decisioni dei Probiviri sono assunte a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per non oltre due mandati consecutivi.

 

ART. 15 (INCOMPATIBILITÀ)

Il Presidente non può ricoprire analoghe cariche presso altri Istituti o Associazioni professionali salvo espressa deroga autorizzata dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 16 (SCIOGLIMENTO DELL’ISTITUTO)

In caso di scioglimento dell’Istituto, per qualsiasi causa intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altro Istituto od Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo quanto sarà stabilito dall’Assemblea.

 

ART. 17 (DISCIPLINA TRANSITORIA)

Le norme del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione.
Roma , 19 settembre 2016